Obbligo di costruire e contributi sostitutivi
Nei comuni in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, al momento della costruzione di nuovi edifici abitativi, i proprietari devono realizzare ed equipaggiare dei rifugi, e provvedere alla loro manutenzione. In futuro però si dovranno realizzare rifugi solo negli edifici più grandi (a partire da 38 locali, risp. 25 posti protetti). Eccezioni sono possibili nei comuni con meno di 1'000 abitanti. Nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, i comuni devono realizzare ed equipaggiare rifugi (pubblici), e provvedere alla loro manutenzione. Se al momento della costruzione di un edificio abitativo non viene realizzato alcun rifugio o se il fabbisogno di posti protetti è coperto, il proprietario dell'immobile deve versare un contributo sostitutivo prima dell’inizio dei lavori di costruzione.
Competenze e assunzione dei costi
La gestione della costruzione dei rifugi compete ai Cantoni. La Confederazione emana le istruzioni necessarie. I proprietari di immobili si assumono i costi per la costruzione, l'equipaggiamento e la manutenzione dei rifugi. I rifugi pubblici comunali vengono finanziati con i contributi sostitutivi. I contributi sostitutivi vengono però utilizzati anche per il rimodernamento dei rifugi privati e per il controllo periodico dei rifugi.
Equipaggiamento dei rifugi
I proprietari devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale necessario che permetta di soggiornarvi per un periodo prolungato. L’equipaggiamento di un rifugio (nuovo) comprende i letti e latrine d’emergenza.
Soppressione dei rifugi
I Cantoni possono sopprimere i rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. I rifugi che soddisfano le esigenze minime possono essere soppressi se:
- ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;
- il rifugio è ubicato in una zona molto minacciata;
- vi è un esubero di posti protetti;
- il rimodernamento di un rifugio causerebbe costi eccessivi.
Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime fissate dalla legge, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti.

