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Protezione della popolazione

Impianti di protezione

Impianti di protezione

Base per garantire la condotta

Gli impianti di protezione comprendono i posti di comando, gli impianti d’apprestamento, i centri sanitari protetti e gli ospedali protetti. Contrariamente ai rifugi per la popolazione, gli impianti di protezione non devono assicurare unicamente la protezione degli occupanti. Ciascuno di questi impianti adempie una funzione importante nell’ambito di tutta la protezione della popolazione.

 

 

Posti di comando e impianti d’apprestamento

Gli impianti di protezione vengono utilizzati in primo luogo per garantire la condotta e l’operatività dei mezzi della protezione della popolazione. I posti di comando servono alla condotta e all’aiuto alla condotta. Gli impianti d'apprestamento accolgono il personale e il materiale delle formazioni della protezione della popolazione (di regola protezione civile e pompieri).

 

Ospedali protetti e centri sanitari protetti

La Confederazione fissa le condizioni quadro per gli impianti di protezione del servizio sanitario. I Cantoni devono prevedere posti letto per pazienti per almeno 0,6% della popolazione e possibilità di cura negli ospedali protetti (collegati con un ospedale acuto) e nei centri sanitari protetti. Se i Cantoni e gli enti responsabili degli impianti di protezione del servizio sanitario riscontrano un fabbisogno di posti letto superiore a questa percentuale, la Confederazione può aumentare le prestazioni finanziarie per la costruzione e il materiale fino a coprire lo 0,8% percento della popolazione.

 

Competenze e assunzione dei costi

La Confederazione disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione. I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione conformemente alle prescrizioni federali. In base alle prescrizioni federali e cantonali, i comuni sono responsabili della realizzazione, dell'equipaggiamento, del rimodernamento e del cambiamento di destinazione dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti. In base alle prescrizioni federali, gli enti ospedalieri sono responsabili della realizzazione, dell’equipaggiamento, della manutenzione, del rimodernamento e del cambiamento di destinazione degli ospedali protetti.

 

Prontezza operativa ridotta

Alcuni impianti di protezione possono essere tenuti pronti per la messa in esercizio immediata per scopi didattici e per l’utilizzazione in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza. Gli altri impianti di protezione saranno preservati nella loro funzione, ma con un grado di prontezza operativa ridotto. Le regolamentazioni concernenti la prontezza operativa sono emanate dalla Confederazione.

Per domande concernenti questa pagina: Comunicazione UFPP
Ultima modifica: 30.12.2011
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