Un posto protetto per ogni abitante
Le costruzioni di protezione vengono realizzate soprattutto per il caso di conflitto armato, ma possono essere utilizzate anche come alloggi di fortuna in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza. Vale il principio secondo cui ogni abitante deve disporre di un posto protetto in un rifugio nelle vicinanze del proprio domicilio. In Svizzera ci sono ca. 360'000 rifugi per la popolazione e oltre 2'300 impianti di protezione. Oggi occorre quindi colmare solo delle lacune locali di questa infrastruttura di protezione.
Rifugi
Nei comuni in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, al momento della costruzione di nuovi edifici abitativi, i proprietari devono realizzare ed equipaggiare dei rifugi, e provvedere alla loro manutenzione. In futuro però si dovranno realizzare rifugi solo negli edifici più grandi (a partire da 38 locali, risp. 25 posti protetti). Eccezioni sono possibili nei comuni con meno di 1'000 abitanti. Nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, i comuni devono realizzare ed equipaggiare rifugi (pubblici), e provvedere alla loro manutenzione. Se al momento della costruzione di un edificio abitativo non viene realizzato alcun rifugio o se il fabbisogno di posti protetti è coperto, il proprietario dell'immobile deve versare un contributo sostitutivo.
Impianti di protezione
Si definiscono impianti di protezione i posti di comando, gli impianti d'apprestamento, i centri sanitari protetti e gli ospedali protetti. Essi vengono utilizzati soprattutto per garantire la condotta e l’operatività dei mezzi della protezione della popolazione.
Salvaguardia del valore
La Svizzera dispone di un’ottima copertura di costruzioni di protezione. Per questo motivo non è più la costruzione di rifugi e di impianti di protezione ad avere la priorità, ma piuttosto la salvaguardia del valore dell’infrastruttura esistente. Le misure più importanti sono il controllo periodico dei rifugi, la manutenzione regolare, il controllo periodico degli impianti e il rimodernamento (mantenimento della sostanza) dei rifugi. I controlli e la manutenzione sono fissate dalle direttive federali.
Prontezza operativa differenziata
La prontezza operativa delle costruzioni di protezione può essere differenziata tenendo conto dell’evoluzione dei pericoli e dei tempi di preallarme. Il proprietario o il gestore dell’impianto stabilisce quale sarà in futuro la prontezza operativa del suo impianto. Normalmente per gli impianti messi in Prontezza operativa ridotta (POR) non è prevista alcuna utilizzazione. In questo modo è possibile risparmiare sui costi d’esercizio e di manutenzione.
La Confederazione fornisce le basi per la pianificazione
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) elabora le basi tecniche per la pianificazione, la realizzazione e la salvaguardia del valore dell’infrastruttura di protezione. La Confederazione coordina, approva, finanzia e sorveglia le misure volte a garantire l'infrastruttura edilizia e tecnica, e approva gli elementi da montare nelle costruzioni di protezione che devono essere omologate. I Cantoni (e i comuni) applicano le direttive con il sostegno della Confederazione.

