Basi legali in materia
Durante la seconda guerra mondiale sono stati distrutti molti beni culturali. Il 14 maggio 1954 è stata quindi ratificata la Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali. Aderendo alla Convenzione dell'Aia nel 1962, la Svizzera si è impegnata ad applicare i principi della protezione dei beni culturali sul territorio nazionale e su quello dei Paesi membri. Le condizioni quadro sono definite nella Legge federale del 6 ottobre 1966 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
Basi legali internazionali
- Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato con il Primo protocollo.
- Secondo protocollo del 1999 (disponibile finora solo in tedesco e francese), entrato in vigore il 9° marzo 2004.
Basi legali federali
- Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 6 ottobre 1966
- Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 17 ottobre 1984 (stato il 1° luglio 1995)
- Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile LPPC; entrata in vigore il 1° gennaio 2004
Basi supplementari
Ulteriori disposizioni e riferimenti concernenti la protezione dei beni culturali figurano nelle seguenti basi legali:
- Legge federale sul trasferimento dei beni culturali (entra in vigore nel 2005)
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, 1966
- Direttive e disposizioni comunali
- A seconda della situazione, si tiene conto anche di queste basi supplementari.
Principi della protezione dei beni culturali
Riassumendo si può dire che la Convenzione dell'Aia è un accordo internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'accordo implica sia l'adozione di provvedimenti conservativi in tempo di pace che la tutela dei beni culturali nazionali e stranieri in tempo di guerra.

