Legislazione sulla protezione della popolazione
Costituzione federale
La legislazione federale si basa sull'articolo 61 della Costituzione federale. Delle cinque organizzazioni partner della protezione della popolazione, soltanto la protezione civile si basa sulla Costituzione. Le altre quattro sono disciplinate a livello cantonale o comunale.
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
La prima parte della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) concerne la protezione della popolazione. Vi vengono elencati i vari compiti in modo da delimitare le competenze tra Confederazione e Cantoni e tra le singole organizzazioni partner. Vi vengono inoltre disciplinate la collaborazione tra Confederazione e Cantoni e l’istruzione in materia di protezione della popolazione. La seconda parte della LPPC concerne la protezione civile e comprende soprattutto disposizioni riguardanti l’obbligo di prestare servizio, l’istruzione, il materiale e le costruzioni di protezione. La legge è stata approvata dal popolo il 18 maggio 2003 con una maggioranza del 80,6 percento ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Nel 2011 è stata sottoposta a revisione parziale. Le modifiche concernono soprattutto i settori intervento, istruzione e costruzioni di protezione. La revisione parziale della LPPC è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.
Legge federale per la protezione dei beni culturali
La LPPC annovera la protezione dei beni culturali tra i compiti della protezione civile (articolo 3 lettera e). La protezione dei beni culturali è però disciplinata anche da un'altra legge federale. In seguito alle devastazioni della Seconda guerra mondiale, il 14 maggio 1954 venne ratificata la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. La Svizzera vi aderì nel 1962 e il 1° ottobre 1968 mise in vigore la legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
Legislazione cantonale
I Cantoni sono i principali responsabili della protezione della popolazione (tranne che nei settori di competenza federale). Secondo la LPPC, essi disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione, l'intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione nonché la collaborazione intercantonale.
