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Protezione della popolazione

Protezione civile: organizzazione e competenze

Compiti della Confederazione e dei Cantoni

Con il suo orientamento alla gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza, la protezione civile è principalmente uno strumento dei Cantoni e dei Comuni. L’organizzazione, l’istruzione, la prontezza operativa e l’impiego della protezione civile competono fondamentalmente ai Cantoni. La Confederazione emana le basi legali, sostiene i Cantoni e adempie determinati compiti, per esempio nell’ambito del coordinamento e dell’istruzione o nel campo dei sistemi d’allarme e di comunicazione. Per determinati eventi può inoltre impartire disposizioni o assumere la condotta delle operazioni.

 

Finanziamento da parte dell’organo competente

I costi della protezione civile sono completamente a carico dell'istanza di protezione civile competente. I Cantoni si assumono quindi i costi causati da catastrofi e altre situazioni d’emergenza, mentre la Confederazione si assume quelli dei compiti che rientrano nella sua sfera di competenza.

 

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

La protezione civile si fonda sulla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). Su questa legge sono basate diverse ordinanze federali e leggi cantonali. A livello internazionale, la protezione civile è disciplinata dal "Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali" (Protocollo aggiuntivo I), che definisce tra l'altro il distintivo internazionale della protezione civile.

 

Per domande concernenti questa pagina: Comunicazione UFPP
Ultima modifica: 29.12.2011
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