Personale di riserva
I Cantoni adattano l'effettivo della protezione civile alle loro necessità
Il numero di militi della protezione civile necessario varia di Cantone in Cantone. In base all'articolo 18 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, i Cantoni hanno la possibilità di adattare l'effettivo della protezione civile alle loro necessità e di attribuire un certo numero di militi al personale di riserva. I militi attribuiti al personale di riserva non devono essere istruiti e non possono far valere il diritto di prestare servizio.
Il personale di riserva non presta interventi
I militi incorporati nel personale di riserva, spesso non istruiti, non vengono impiegati per interventi urgenti. In caso di bisogno a breve termine, si devono impiegare militi istruiti di organizzazioni vicine.
Il personale di riserva riattivato segue un’istruzione di base
I militi incorporati nel personale di riserva che vengono riattivati devono seguire l'istruzione di base prima di prestare interventi. In linea di principio, i militi della protezione civile assolvono l'istruzione di base al più tardi entro la fine dell’anno in cui compiono 26 anni (art. 33 LPPC).
