Convocazione / chiamata in servizio
Convocazione al servizio d’istruzione
In linea di massima i Cantoni sono responsabili dell’istruzione nella protezione civile. Essi disciplinano quindi anche la convocazione al servizio d'istruzione, ad eccezione della convocazione ai corsi d’istruzione e di perfezionamento svolti dalla Confederazione (per es. corsi per comandanti della protezione civile). I servizi d’istruzione per i quali i militi della protezione possono ricevere una convocazione sono diversi: istruzione di base, istruzione complementare, istruzione dei quadri e corsi di ripetizione. I quadri e gli specialisti possono inoltre essere convocati per seguire corsi di perfezionamento della durata massima di 14 giorni ogni quattro anni. I militi della protezione civile devono ricevere la convocazione almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.
Chiamata in caso d’intervento
Oltre che per motivi d’istruzione, i militi possono essere chiamati in servizio anche in caso d’intervento della protezione civile (Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC, art. 27). Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile:
- in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o tutta la Svizzera;
- in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante;
- in caso di conflitto armato;
- per interventi di pubblica utilità a livello nazionale.
I militi possono essere chiamati in servizio per un intervento anche dai Cantoni che in questi casi disciplinano autonomamente la procedura di chiamata. Interventi possibili sono:
- in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri Cantoni o zone limitrofe di un Paese confinante;
- per svolgere lavori di ripristino;
- per interventi di pubblica utilità.
Servizio nell’amministrazione della protezione civile
In caso di bisogno imperativo, i militi possono essere chiamati a prestare servizio nell’amministrazione della protezione civile (LPPC, art. 37). Il servizio prestato in seno all’amministrazione della protezione civile vale come corso di ripetizione (servizio d’istruzione).
Obbligo di entrare in servizio
In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell’autorità responsabile della convocazione. Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa.
Differimento dei servizi d’istruzione
I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento della prestazione di servizio. La domanda dev’essere motivata. Non vi è diritto al differimento. L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Importante: fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l’obbligo di entrare in servizio.
Domande di congedo
I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all’autorità responsabile della convocazione. La domanda dev’essere motivata. Non vi è diritto al congedo. L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il responsabile del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio.
