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Protezione della popolazione

Interventi di pubblica utilità

Quadro generale

Secondo l’articolo 27a della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) è possibile chiamare in servizio i militi della protezione civile per prestare interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale o comunale. Si tratta d’interventi in occasione di grossi eventi, lavori per infrastrutture, compiti d’assistenza, ecc. I militi possono prestare al massimo 21 giorni di servizio all’anno per interventi di pubblica utilità. Non sono ammesse prestazioni di servizio a favore del proprio datore di lavoro (art. 11 dell'ordinanza sulla protezione civile, OPCi).

 

Condizioni necessarie per l’autorizzazione

L'ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) definisce il concetto di "interventi di pubblica utilità" e statuisce le condizioni necessarie per l’autorizzazione di tali interventi a livello nazionale, cantonale o comunale. La protezione civile può prestare interventi a favore di terzi (autorità, organizzazioni, associazioni o espositori) quando:

  • gli istanti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri;
  • tali interventi sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e permettono di mettere in pratica le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della formazione;
  • tali interventi non fanno eccessiva concorrenza alle imprese private;
  • l’evento sostenuto dalla protezione civile non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

Nella loro domanda gli istanti devono dimostrare che queste condizioni sono soddisfatte.

 

Eventi d'importanza cantonale, regionale o comunale

Gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale o comunale competono ai Cantoni. Questi disciplinano l’autorizzazione degli interventi e stabiliscono la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e istante.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle autorità cantonali competenti o consultare le relative pagine web.

 

Eventi d'importanza nazionale o internazionale

Gli organizzatori di eventi politici, economici, religiosi, culturali o sportivi d'importanza nazionale o internazionale possono inoltrare una domanda per ottenere il sostegno della protezione civile. Gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale vengono approvati dal direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) su incarico del Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

 

Inoltrare le domande alla Confederazione tramite il Cantone

L'istante deve inoltrare la domanda per un intervento di pubblica utilità a livello nazionale con il formulario ufficiale di domanda all'UFPP tramite l'autorità cantonale competente, per esempio l'ufficio cantonale della protezione civile. Se gli eventi sono previsti in luoghi diversi o sono separati dal punto di vista organizzativo (partite di un campionato europeo o mondiale, tappe del Tour de Suisse o di una gara di gigathlon ecc.), occorre inoltrare una domanda per ogni luogo d'intervento). Se gli eventi si svolgono in più Cantoni ma senza organizzatore regionale (per es. gara ciclistica su circuito Grand-Prix Tell), occorre inoltrare una domanda per il luogo della manifestazione dove il sostegno della protezione civile è più necessario.

 

Inoltrare le domande in anticipo

Le domande per interventi di pubblica utilità devono essere inoltrate due anni prima dell'evento. Eccezioni a questa regola devono essere giustificate in modo chiaro e dettagliato. I dati e i documenti richiesti vanno consegnati al più tardi cinque mesi prima dell'inizio dell'intervento della protezione civile.

 

Tenere conto del fabbisogno d'istruzione della protezione civile

Già in occasione della pianificazione dell'evento e al più tardi al momento della formulazione delle prestazioni di protezione civile desiderate, si deve tenere conto dei presupposti che devono essere soddisfatti per l'autorizzazione dell'intervento:

  • Addestramento alla condotta: i quadri della protezione civile pianificano l'intervento e impiegano intere unità. Non è lecito subordinare o attribuire singoli militi della protezione civile a imprese private o a professionisti qualificati. Questi ultimi si occupano solo di istruire i militi a svolgere i loro compiti.
  • Addestramento delle unità: a seconda del fabbisogno d’istruzione e d'addestramento delle unità di protezione civile.

 

Prestare attenzione all'assunzione dei costi

I costi degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale sono coperti dalla Confederazione. Essa si assume i costi associati al soldo, alla chiamata in servizio, al viaggio di andata e ritorno nonché al vitto (del quale si assume soltanto i costi equivalenti all'acquisto e alla preparazione dei pasti da parte del personale di cucina della protezione civile). In caso di necessità, si assume anche i costi dell'alloggio in dormitori. L'UFPP ha fissato importi forfettari per indennizzare questi costi.

La Confederazione mette inoltre a disposizione gratuitamente, se disponibile, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile e i veicoli utilizzati per uso proprio dalla protezione civile.

Tutti i costi rimanenti per il materiale necessario, le attrezzature noleggiate e i veicoli supplementari sono a carico dell'istante.

 

Moduli

 

  • Modulo ufficiale di domanda

    Data di pubblicazione: 22.10.2010 | Grandezza: 168 Kb | Formato: DOT

  • Modulo

    Valutazione dell'intervento della protezione civile da parte dell'organizzatore

    Data di pubblicazione: 23.07.2010 | Grandezza: 96 Kb | Formato: DOC

  • Modulo

    Valutazione dell'intervento della protezione civile da parte del capo intervento

    Data di pubblicazione: 23.07.2010 | Grandezza: 99 Kb | Formato: DOC

  • Modulo

    Domanda di sussidio federale

    Data di pubblicazione: 15.07.2009 | Grandezza: 53 Kb | Formato: XLS

  • Modulo

    Autorizzazioni rilasciate per interventi di pubblica untilità della protezione civile secondo l'OIPU a favore di eventi d'importanza cantonale o comunale

    Data di pubblicazione: 14.05.2010 | Grandezza: 117 Kb | Formato: XLS

Documenti

 

  • Documento

    Procedura d'autorizzazione delle domande secondo l'OIPU 2008

    Data di pubblicazione: 15.07.2009 | Grandezza: 51 Kb | Formato: PDF

  • Documento

    Criteri di valutazione per classificare gli interventi

    Data di pubblicazione: 15.07.2009 | Grandezza: 42 Kb | Formato: PDF

Per domande concernenti questa pagina: Comunicazione UFPP
Ultima modifica: 29.12.2011
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